23 Marzo 2023

307.Esami di Stato 2022/2023. COMMISSARI ESTERNI O PRESIDENTI

Le domande di partecipazione, modelli ES-1, presentate dagli aspiranti alla nomina nelle commissioni degli esami di Stato, dovranno essere trasmesse, esclusivamente, attraverso una istanza on line in ambiente POLIS. Pertanto, il personale della scuola, sia in servizio che collocato a riposo, non dovrà trasmettere il modello in modalità cartacea. La trasmissione dei modelli ES-1, attraverso l’istanza POLIS, dovrà avvenire, per tutto il personale in servizio, entro mercoledì 5 aprile 2023. Si raccomanda prima della compilazione e trasmissione del modello, tramite l’istanza POLIS, un’attenta lettura delle istruzioni, con particolare riguardo alla indicazione delle preferenze, all’indicazione, nei casi previsti, del codice della materia, nonché all’indicazione dell’elenco completo delle sedi di servizio dell’anno scolastico in corso e degli ultimi 2 anni, anche al fine di evitare errori o omissioni, e prevenire l’insorgere di situazioni di contenzioso.

Si richiama l’attenzione sulla personale responsabilità di coloro che dovessero rendere nella scheda indicazioni non rispondenti al vero o, comunque, tali da determinare situazioni di illegittima formazione delle commissioni.

 

SI PRECISA CHE NELLA SEZIONE DATI DI SERVIZIO I DOCENTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DOVRANNO SEGNARE SOLO GLI ANNI DI EFFETTIVO SERVIZIO IN RUOLO ESCLUSO l’ANNO IN CORSO.

 

Personale tenuto a presentare l’istanza di nomina in qualità di commissario esterno (modello ES-1)
Sono tenuti alla presentazione dell’istanza di nomina in qualità di commissario esterno:
1. i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (compresi i docenti i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e insegnamento in compresenza e i docenti assegnati sui posti del potenziamento dell’offerta formativa), in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico:
– che insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida dell’ultimo anno dei corsi di studio;
– che insegnano discipline che rientrano nelle classi di concorso afferenti a quelle assegnate ai commissari esterni;
2. i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato con contratto fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche in servizio in istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico:
– che insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida dell’ultimo anno dei corsi di studio;
– che insegnano discipline riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento o di idoneità di cui alla legge n. 124 del 1999 o, da ultimo, di titolo di studio valido per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli.
Personale che ha facoltà di presentare l’istanza di nomina in qualità di commissario esterno (modello ES-l)
Hanno facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di commissario esterno:
1. i docenti, già di ruolo in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l’anno in corso), in considerazione dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento di cui alla I. n. 124 del 1999;
2. i docenti che negli ultimi tre anni abbiano prestato effettivo servizio per almeno un anno, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione o idoneità all’insegnamento di cui alla I. n. 124 del 1999 nelle discipline comprese nelle classi di concorso afferenti alle indicazioni nazionali e alle linee guida dell’ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado. Si precisa che hanno facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di commissario esterno attraverso il modello ES-l,:
a) i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale. Qualora siano nominati, tali docenti sono tenuti a prestare servizio secondo l’orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi sono corrisposti, per il periodo dell’effettiva partecipazione all’esame, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell’attività lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di commissario esterno;
b) i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e insegnamento in compresenza;
c) i docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento di discipline della scuola secondaria di secondo grado. Non possono presentare domanda di partecipazione all’esame di Stato per commissario esterno i docenti di sostegno che hanno seguito durante l’anno scolastico candidati con disabilità, che partecipano all’esame di Stato;
d) i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della I. n. 104 del 1992;
e) i docenti che usufruiscono di semidistacco sindacale o semiaspettativa sindacale. Si evidenzia che il personale della scuola, appartenente alle tipologie aventi titolo alla nomina in qualità di commissario esterno, può contestualmente chiedere la nomina in qualità di presidente di commissione, purché in possesso dei prescritti requisiti.
È preclusa la possibilità di presentare la domanda di partecipazione in qualità di presidente o commissario esterno:
•  ai docenti che siano stati designati commissari interni in istituti statali
 • ai docenti che si trovino in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro, ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 105
 • ai docenti assenti dalla scuola per almeno novanta giorni e che rientrino in servizio dopo il 30 aprile


NOMINA DEI PRESIDENTI E DEI COMISSARI ESTERNI
Presidenti
Le sedi richieste possono essere i distretti scolastici (ad esclusione del distretto scolastico ove è presente la scuola in cui si presta sevizio) ed i comuni della provincia di servizio o residenza, purché compresa nella Regione di servizio.
Commissari
Le sedi richieste possono essere i distretti scolastici (ad esclusione del distretto scolastico ove è presente la scuola in cui si presta sevizio) ed i comuni della provincia di servizio o residenza, purché compresa nella Regione di servizio

È preclusa la possibilità di presentare la scheda di partecipazione in qualità di presidente o commissario esterno a docenti che siano stati designati commissari interni in istituti statali; altresì opera la medesima preclusione per quei docenti di istituti statali che insegnino, regolarmente autorizzati, contestualmente anche in istituti non statali, nonché per il personale che si trovi in una della seguenti posizioni: sia assente a qualsiasi titolo, ivi compreso per aspettativa o distacco sindacale, se il rientro in servizio risulti formalmente stabilito per una data successiva a quella di inizio degli esami.

 

OBBLIGO DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
Si rammenta che la partecipazione ai lavori delle commissioni rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, salvo le deroghe consentite dalle norme vigenti. Non è, pertanto, consentito rifiutare l’incarico o lasciarlo, anche nel caso di nomina in sede non richiesta o in commissioni operanti in settori di istruzione diversi da quelli di servizio. Eventuali inosservanze sono suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

L’impedimento a espletare l’incarico, da parte dei presidenti, deve essere comunicato immediatamente al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale in cui ha sede la commissione, il quale dispone subito gli accertamenti di rito in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell’impedimento e la relativa immediata sostituzione. L’impedimento a espletare l’incarico, da parte dei commissari interni, deve essere comunicato immediatamente al proprio dirigente scolastico, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell’impedimento e la relativa sostituzione. L’impedimento a espletare l’incarico, da parte dei commissari esterni, deve essere comunicato immediatamente al proprio dirigente scolastico, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell’impedimento e al competente Direttore Generale regionale il quale ne dispone l’immediata sostituzione. La documentazione comprovante i motivi dell’impedimento deve essere prodotta dai dirigenti scolastici e dai docenti, rispettivamente, al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale e al proprio dirigente scolastico, entro tre giorni dall’insorgenza dell’impedimento stesso.

 

PERSONALE NON UTILIZZATO

Al di fuori delle ipotesi di esonero, il personale docente non utilizzato nelle operazioni di esame deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando comunque la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.

 

307_-_Circolare_domanda___commissari_esterni_e_presidenti_signed

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